Amministratori e soci di SRL: non più dovuti i Contributi Commercianti
Con l’ordinanza 1759/2021 la Cassazione esclude l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci e gli amministratori di SRL
Viene affermato un principio importante: l’attività intellettuale tipicamente sovlta dall’amministratore di una SRL non presenta le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti.
Coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di SRL, sono stati fino ad oggi soggetti alla iscrizione alla gestione commercianti per l’attività espletata nell’impresa come socio che produce redditi di impresa, e alla gestione separata per il reddito percepito per l’incarico di amministratore. Pertanto doppia imposizione per una attività che di norma risulta essere la stessa.
La Corte di Cassazione, interviene con una interpretazione importante: non viene messo in discussione il principio della doppia contribuzione, essendo previsto dalla Legge, ma si discute l’interpretazione che di questa ha dato la prassi, ritenendo che “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore”, che “lo svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda”.
Graverà sull’INPS l’onere di dimostrare la “partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti dovendosi escludere, grazie all’ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d’ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto.