Anticipati i termini per la detrazione IVA da fallimenti.
Cosa cambia?
Prima occorreva aspettare il deposito della ripartizione dell’attivo fallimentare (ex art. 110 Legge Fallimentare), e ove nel piano di riparto predisposto dal curatore fallimentare non figurasse il pagamento dell’imposta, (ex art. 2752 c.c.), era possibile poter predisporre una nota di variazione Iva per la quota non soddisfatta, da inviare alla procedura.
Posizione dell’amministrazione finanziaria:
Per quanto concerne i fallimenti, secondo l’Amministrazione finanziaria il momento dal quale sorge il presupposto della infruttuosità della procedura concorsuale (essenziale per poter operare la detrazione dell’IVA) coincide con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura (cfr. circolare n. 77/E/2000 e risoluzioni n. 155/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008).
Tutto ciò, a detta sempre dell’Amministrazione finanziaria, “al fine di adeguare l’imposta al corrispettivo effettivamente incassato” (risoluzione n. 89/E/2002).
In buona sostanza, secondo l’Amministrazione finanziaria è necessario differire il recupero dell’Iva (mediante emissione della nota di variazione) fino all’approvazione del piano di riparto finale (o in assenza di riparto alla chiusura della procedura) perché solo in quel momento è nota la misura del credito per Iva di rivalsa insoddisfatto.
Ciò comporta che anche nei casi (assai frequenti) in cui il curatore è in grado, già nelle prime fasi della procedura, di acclarare l’impossibilità di operare delle ripartizioni ai crediti (chirografari) per Iva di rivalsa, comunque tali creditori devono attendere la chiusura della procedura, che nella maggior parte dei casi si protrae per molti anni, soprattutto se vi sono giudizi in corso.
In tale ipotesi il curatore, provvederà (dopo la chiusura della procedura) a un successivo riparto supplementare delle somme che riceverà in seguito alla definizione dei giudizi e di quelle che dovessero residuare a fronte degli accantonamenti fatti per la difesa nei giudizi.