APPALTI: LE NOVITA’ NELLA BOZZA SBLOCCA CANTIERI
Il decreto “Sblocca cantieri” apporta molte modifiche alle procedure per l’affidamento di appalti, in un ottica di semplificazione e velocizzazione dei lavori .
Fino a 200mila euro obbligo di invito di 3 operatori . Subappalto fino al 50%
La nuova bozza del decreto approvato alla fine di marzo è costituita da 5 articoli:
Art. 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici
Art 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
Art. 2-bis Misure per il partenariato pubblico-privato
Art. 3 – Disposizioni in materia di semplificazione in zone sismiche
Art. 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
Le principali novità previste dalla seconda bozza:
- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo.
- Per realizzazione di opere sopra la soglia di 200mila euro e fino alla soglia comunitaria (5.548.000 euro ) procedura aperta disciplinata dall’articolo 60 del Codice dei contratti, (con esclusione automatica delle offerte anomale con ribasso superiore alla media)
- tra 40 mila e 200 mila euro possibile procedura di confronto competitivo con obbligo di invito di tre operatori
- Nel caso di acquisizione servizi compresi nell’allegato IX mini-gara con invito al almeno cinque operatori dai 40 mila alle fino alle soglie UE (221mila e 750mila euro )
- affidamento diretto sotto i 40 mila euro
- appalto integrato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
- Nel caso in cui l‘elemento tecnologico o innovativo delle opere sia prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, nel caso di appalto integrato, i requisiti minimi per la progettazione oggetto del contratto devono essere previsti già nei documenti di gara;
- in tema di albo dei commissari di gara in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze;
- Puo essere subappaltato fino al 50% dei lavori della gara
- viene eliminata la parte che prevedeva l’esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore;
- Attestazione SOA: il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
Importante nuova disposizione nel riformulato articolo 36, comma 5 del Codice, che consente alle amministrazioni di effettuare la valutazione delle offerte economiche prima dell’analisi della documentazione amministrativa relativa a requisiti e documenti per la partecipazione alla gara.