Sicurezza Lavoro: nuove regole e sanzioni sui DPI
Recepite nella normativa nazionale le nuove regole UE per la conformità dei sui dispositivi di protezione individuale (DPI): le nuove regole e sanzioni.
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 17/2019 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)” , sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, entrano in vigore nuove regole sui DPI tutela della salute e della concorrenza leale, con sanzioni che diventano più pesanti.
Regole di conformità dei DPI al Regolamento
Il decreto adegua la normativa italiana a quanto disposto dal Regolamento europeo, in vigore dal 21 Aprile 2018, con il quale sono stati individuati i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell’Unione. Il Regolamento si applica sia ai DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione, che ai DPI, nuovi o usati,importati da un Paese terzo, comprese le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i DPI:
- progettati per essere usati dalle forze armate;
- progettati per l’autodifesa;
- progettati per l’uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme;
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Il Regolamento individua la responsabilità della conformità al Regolamento sui DPI in tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione: in funzione del ruolo svolto tutti dovranno adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e la concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
“ 1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto e’ sostituito dal seguente: «Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE del Consiglio»;
b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1. Le norme del
presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione
individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di
seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.»;
c) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita’ dei DPI). –
1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si
applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme
armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale.»;
d) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). – 1. I DPI possono
essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le
indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma
1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di
presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15..…. vedi decreto completo
”
Sanzioni
Vengono stabilite sanzioni più pesanti in caso di mancata conformità dei DPI immessi sul mercato. In particolare, il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI e l’importatore che faccia altrettanto sono puniti con:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro per DPI di prima categoria;
- da 10.000 euro sino a 16.000 euro, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda, in caso di DPI di seconda categoria;
- arresto da sei mesi a tre anni per DPI di terza categoria.
I distributori che non rispettano gli obblighi del regolamento DPI sono puniti:
- se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
- se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
- se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che ometta di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro. Il fabbricante o il suo mandatario, che a richiesta dell’autorità di sorveglianza ometta di esibire la documentazione è punito con la sanzione pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CEdi cui all’articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.